Art. 1 
 
 
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate  negli
                           ultimi tre anni 
 
  1. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2007,  2008  e  2009  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge.
Le disponibilita' individuate sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
Stato. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero della giustizia ai sensi dell'art.  11,  comma  1
          del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
          delle leggi, sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
          testo unico, al solo fine  di  facilitare  la  lettura  sia
          delle disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con  le
          modifiche apportate dalla  legge  di  conversione,  che  di
          quelle modificate  o  richiamate  nel  decreto,  trascritte
          nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui riportati. 
              Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono
          stampate con caratteri corsivi. 
              Tali modifiche sono riportate in video tra i  segni  ((
          ... )). 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello   della   sua
          pubblicazione